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OCCASIONE

Solidarietà IVA sull'acquisto

FINANZIARIA 2008 : La solidarietà IVA sull'acquisto di immobili


Anche gli acquirenti sono responsabili per l'IVA e le relative sanzioni.


geom. Maurizio Tartagni titolare dell'agenzia immobiliare Eromagna


La legge 24 dicembre 2007 nr. 244 (Finanziaria 2008) con l'art.1 comma 164, prevede una nuova ipotesi in cui l'acquirente di un immobile, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti e professioni, è solidalmente responsabile per l'omesso versamento IVA sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell'atto di cessione, quando nella relativa fattura il prezzo dichiarato risulti diverso da quello realmente corrisposto, nonché delle relative sanzioni. Con questa modifica all'articolo 60-bis del DPR 26 ottobre 1972 nr.633 il fisco cerca di fronteggiare i pagamenti in “nero” nella compravendita immobiliare, rendendo l'acquirente solidalmente responsabile del mancato pagamento Iva sulla parte non dichiarata in atto e della relativa sanzione amministrativa che ammonta dal 100% al 200% dell'imposta, secondo le previsioni dell'art. 6 del Dlgs 18 dicembre 1997 nr. 471. Lo stesso art.1 comma 164, concede la possibilità al cessionario di regolarizzare la posizione versando la maggiore imposta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto e fornendo prova dell'avvenuto pagamento e le fatture oggetto della regolarizzazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. All'art.1 comma 165 a modifica del art. 62 del citato DPR 633/72, lo stato stabilisce che per le imposte dovute dal cedente o cessionario lo stato ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della compravendita. Dopo l'intervento normativo “prezzo-valore” nell'acquisto di immobili tra privati, in cui l'acquirente è condizionato dalla convenienza a dichiarare in atto l'effettivo importo pagato per l'acquisto, ora il fisco interviene con un aumento di responsabilità per l'acquirente, non solo per gli importi non dichiarati ma anche per le relative sanzioni e con la possibilità di rivalersi con privilegio speciale sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.