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OCCASIONE

Finanziaria 2007

LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE 262/06 COLLEGATO ALLA MANOVRA FINANZIARIA 2007
 

Il Consiglio dei Ministri con l' approvato del Disegno di Legge della Finanziaria 2007, che sarà sottoposto all'esame del Parlamento, ha approvato il Decreto Legge n. 262, collegato alla finanziaria e pubblicato sulla G.U. nr. 230 dello scorso 3 ottobre.
Le misure contenute nel D.L. 262 sono di immediata attuazione, contrariamente alla legge finanziaria che avrà effetto solo dopo la sua approvazione.
Vediamo alcune previsione del citato Decreto Legge nel settore immobiliare (Donazioni e Successioni):


DONAZIONI

All'art. 6 una serie di disposizioni che modificano la disciplina delle imposte indirette applicabili alle donazioni:


Imposta di registro
Per le donazioni si applica l’imposta di registro, con aliquote differenziate 2% o 4% a seconda del grado di parentela tra il donante e il beneficiario; per le donazioni immobiliari, effettuate a favore di parenti in linea retta o del coniuge, è prevista l'esenzione da imposta di registro, qualunque sia l’ammontare.
Per le donazioni di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, ecc., l'esenzione dall’ imposta di registro è prevista nel solo caso di donazione a parenti in linea retta o al coniuge e fino ad un valore di 100.000 euro.

Imposte ipotecarie e catastali
Le imposte ipotecarie e catastali sono applicabili in misura fissa (€ 168,00) solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta;

- sussistono i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni per la prima casa
(estensibili, anche alle pertinenze della prima casa).

e limitatamente alla quota di valore non superiore ad euro 180.000.
Se il valore dell'immobile donato supera i 180.000 euro, le imposte vanno applicate in maniera proporzionale (con aliquote, rispettivamente, del 3% e del 1%) limitatamente alla parte eccedente i 180.000 euro.
In tutti gli altri casi le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale, rispettivamente con le aliquote del 3% e dell'1%.

SUCCESSIONI
Il Decreto Legge collegato alla Finanziaria contiene all'art. 6 una nuova regolamentazione della disciplina tributaria dei trasferimenti per causa di morte.

Imposta di registro
Le successioni per causa di morte sono ora nuovamente ricomprese tra le fattispecie assoggettate ad imposta di registro (ex all'art. 2 del d.p.r. n. 131/1986 la lettera d/bis).
Sono previste aliquote differenziate in relazione al rapporto di parentela o affinità o estraneità dei beneficiari della successione.
Per le successioni devolute al coniuge o a parenti in linea retta, vi è la totale esenzione da imposta di registro relativamente ai beni immobili, mentre per altri beni (aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali) è prevista una soglia di franchigia fino a 100.000 euro.

Imposte ipotecarie e catastali
L'applicazione di imposte ipotecarie e catastali è prevista in misura fissa per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta se ad essere trasferita è l'abitazione principale del defunto (e le relative pertinenze), fino a 250.000 euro.
Nel caso in cui il valore dell'immobile superi i 250.000 euro, dovranno applicarsi le imposte proporzionali (con le aliquote del 3% e dell'1%) solo per la parte eccedente.
In tutti gli altri casi si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, con l'aliquota rispettivamente del 3% e dell'1%, sull’intero valore degli immobili.
Tutte le disposizioni sopra descritte si applicano alle successioni a decorrere dal 3 ottobre 2006.